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Imposta Comunale sugli Imobili
Dove rivolgersi:
Servizio Finanziario - Ufficio Ragioneria e Tributi
Piazza del Municipio, 1 - Primo piano
Tel. 0571 699242 - Fax 0571 699256
A chi rivolgersi:
Laura Barberini - tel. 0571 699242
tributi@comune.montaione.fi.it
Orario al pubblico:
- mattina: dal lunedì al sabato, ore 10:00-13:00
- pomeriggio: giovedì, ore 15:30-18:30
Aliquote:
Per vedere le aliquote dell'anno in corso clicca
qui.
Informazioni:
L'art. 1 del Decreto Legge 27 maggio 2008 n. 93 stabilisce l'esenzione dall'imposta
comunale sugli immobili - ICI - di cui al D. L.vo 30/12/1992 n. 504, dell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e sue pertinenze,
così come definite dal vigente Regolamento Comunale (art. 7).
L'esenzione non è riconosciuta alla unità immobiliare adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo, iscritta in una delle categorie
catastali A1, A8 e A9 e sue pertinenze.
Per poter beneficiare dell'esenzione ICI per le abitazioni concesse in uso gratuito
a parenti in linea retta (genitori-figli) così come definite dal vigente
regolamento, è necessaria la presentazione di apposita autocertificazione
entro la scadenza del versamento a saldo che si intende tacitamente rinnovata
fino a che ne sussistono le condizioni.
L'applicazione dell' aliquota agevolata per gli alloggi con regolare contratto
registrato a persone che li utilizzano come abitazione principale (e quindi
vi hanno la residenza), viene accordata su presentazione all'ufficio tributi
di apposita autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 entro la scadenza del
versamento della rata a saldo che si intende tacitamente rinnovata fino a che
ne sussistano le condizioni.
Versamenti:
I versamenti andranno effettuari con apposito bollettino di conto corrente postale
al n. 12007571 intestato a: Comune di Montaione Servizio di Tesoreria I.C.I.
- 50050 Montaione o a mezzo modello F24 usando gli appositi codici stabiliti
dal Ministero delle Finanze.
Scadenze:
- versamento in acconto, entro il 16 giugno;
- versamento a saldo, entro il 16 dicembre;
- versamento in unica soluzione, entro il 16 giugno.
Requisiti del contribuiente:
Possesso o diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione) di beni immobili
nel territorio comunale.
Modalità di presentazione delle denunce:
Per coloro che sono tenuti alla presentazione delle denunce originarie e/o variazione,
per l'anno precedente, si intendono validi i modelli ministeriali con la stessa
scadenza di presentazione del modello unico dei redditi.
Sanzioni:
1. Per omesso, tardivo o insufficiente pagamento dellimposta, si applica
la sanzione del 30% dellammontare dellimposta non versata o tardivamente
versata. Sulla somma dovuta per imposta si applicano gli interessi moratori
del 1,38% per ogni semestre compiuto.
2. Per omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione
amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto con un minimo di € 51,65
.
3. Se la dichiarazione o denuncia sono infedeli, si applica la sanzione amministrativa
dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta con un minimo di € 103,29
.
Le sanzioni di cui ai punti 2 e 3 sono ridotte a ¼ se, entro il termine
per ricorrere alle commissioni tributarie interviene adesione del contribuente
con il pagamento del tributo e della sanzione.
Ravvedimento operoso:
I contribuenti che saltano la scadenza fissata possono regolarizzare la loro
posizione tramite il cosiddetto "ravvedimento operoso", cioè
pagando una sanzione ridotta, a condizione che la violazione non sia stata già
contestata o comunque non siano iniziati verifiche amministrative.
I ritardatari possono pagare l'Ici:
- entro 30 giorni dalla scadenza, applicando la sanzione del 3% dell'imposta
dovuta, oltre agli interessi legali calcolati solo sul tributo ed in proporzione
ai giorni di ritardo;
- oltre i 30 giorni ma entro un anno dalla scadenza (o entro il termine per
la presentazione della dichiarazione Ici relativa all'anno in corso), applicando
la sanzione del 3,75% dellimposta stessa, oltre agli interessi legali.
Gli importi così determinati a titolo di sanzione e di interessi vanno
aggiunti all'ammontare del tributo da versare.
La richiesta di ravvedimento
operoso va presentata al comune, con allegata la fotocopia del versamento.
Valore venale aree fabbricabili:
La base imponibile per il calcolo Ici delle aree fabbricabili è determinata
dal valore venale in comune commercio al primo gennaio dellanno di imposizione.
Lart. 59 del D.Lgs 446/97 dà la possibilità al Comune di
determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio
delle aree fabbricabili.
La determinazione dei valori venali ha lo scopo di limitare il potere di accertamento
del comune qualora limposta sia stata versata sulla base di un valore
non inferiore a quello predeterminato.
Per vedere i valori venali delle aree edificabili per l'anno in corso clicca
qui.
Normativa di riferimento:
- D.Lgs. n. 504 del 30-12-1992 e successiva modificazioni e integrazioni.
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29.03.2007 - Approvazione del
Regolamento.
- Regolamento
comunale per la disciplina dell'ICI.
- Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 10 del 27.02.2007 - Aliquote ICI anno 2011.
- Deliberazione
della Giunta Comunale n. 1 del 19.01.2011 - Valore aree fabbricabili.
Modulistica:
- Elevazione
detrazione ICI per abitazione principale.
- Riduzione
imposta del 50% per fabbricati inagibili o inabitabili.
- Aliquota
ICI agevolata abitazioni locate con contratto registrato.
- Esenzione
ICI uso gratuito.
- Ravvedimento
operoso.
Calcolo ICI on line Pagoadesso.it
Per il pagamento dell'I.C.I.è stata attivata un procedura di
calcolo on line.
Per aprire la pagina di accesso al calcolo clicca
qui.
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