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Tributi


ICI

Imposta Comunale sugli Imobili



 

 

 

Dove rivolgersi:
Servizio Finanziario - Ufficio Ragioneria e Tributi
Piazza del Municipio, 1 - Primo piano
Tel. 0571 699242 - Fax 0571 699256


A chi rivolgersi:
Laura Barberini - tel. 0571 699242
tributi@comune.montaione.fi.it


Orario al pubblico:
- mattina: dal lunedì al sabato, ore 10:00-13:00
- pomeriggio: giovedì, ore 15:30-18:30 (luglio-agosto solo la mattina)


Aliquote:
Per vedere le aliquote dell'anno in corso clicca qui.


Informazioni:
L'art. 1 del Decreto Legge 27 maggio 2008 n. 93 stabilisce l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili - ICI - di cui al D. L.vo 30/12/1992 n. 504, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e sue pertinenze, così come definite dal vigente Regolamento Comunale (art. 7).
L'esenzione non è riconosciuta alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, iscritta in una delle categorie catastali A1, A8 e A9 e sue pertinenze.
Per poter beneficiare dell'esenzione ICI per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta (genitori-figli) così come definite dal vigente regolamento, è necessaria la presentazione di apposita autocertificazione entro la scadenza del versamento a saldo che si intende tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni.
L'applicazione dell' aliquota agevolata per gli alloggi con regolare contratto registrato a persone che li utilizzano come abitazione principale (e quindi vi hanno la residenza), viene accordata su presentazione all'ufficio tributi di apposita autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 entro la scadenza del versamento della rata a saldo che si intende tacitamente rinnovata fino a che ne sussistano le condizioni.

 


Versamenti:
I versamenti andranno effettuari con apposito bollettino di conto corrente postale al n. 12007571 intestato a: Comune di Montaione Servizio di Tesoreria I.C.I. - 50050 Montaione o a mezzo modello F24 usando gli appositi codici stabiliti dal Ministero delle Finanze.


Scadenze:
- versamento in acconto, entro il 16 giugno;
- versamento a saldo, entro il 16 dicembre;
- versamento in unica soluzione, entro il 16 giugno.


Requisiti del contribuiente:
Possesso o diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione) di beni immobili nel territorio comunale.


Modalità di presentazione delle denunce:
Per coloro che sono tenuti alla presentazione delle denunce originarie e/o variazione, per l'anno 2009, si intendono validi i modelli ministeriali con la stessa scadenza di presentazione del modello unico 2010 per i redditi 2009.


Sanzioni:
1. Per omesso, tardivo o insufficiente pagamento dell’imposta, si applica la sanzione del 30% dell’ammontare dell’imposta non versata o tardivamente versata. Sulla somma dovuta per imposta si applicano gli interessi moratori del 1,38% per ogni semestre compiuto.
2. Per omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto con un minimo di € 51,65 .
3. Se la dichiarazione o denuncia sono infedeli, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta con un minimo di € 103,29 .
Le sanzioni di cui ai punti 2 e 3 sono ridotte a ¼ se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo e della sanzione.


Ravvedimento operoso:
I contribuenti che saltano la scadenza fissata possono regolarizzare la loro posizione tramite il cosiddetto "ravvedimento operoso", cioè pagando una sanzione ridotta, a condizione che la violazione non sia stata già contestata o comunque non siano iniziati verifiche amministrative.
I ritardatari possono pagare l'Ici:
- entro 30 giorni dalla scadenza, applicando la sanzione del 2,5% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali calcolati solo sul tributo ed in proporzione ai giorni di ritardo;
- oltre i 30 giorni ma entro un anno dalla scadenza (o entro il termine per la presentazione della dichiarazione Ici relativa all'anno in corso), applicando la sanzione del 3% dell’imposta stessa, oltre agli interessi legali.
Gli importi così determinati a titolo di sanzione e di interessi vanno aggiunti all'ammontare del tributo da versare.
La richiesta di ravvedimento operoso va presentata al comune, con allegata la fotocopia del versamento.


Valore venale aree fabbricabili:
La base imponibile per il calcolo Ici delle aree fabbricabili è determinata dal valore venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione.
L’art. 59 del D.Lgs 446/97 dà la possibilità al Comune di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.
La determinazione dei valori venali ha lo scopo di limitare il potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.
Per vedere i valori venali delle aree edificabili per l'anno in corso clicca qui.


Normativa di riferimento:
- D.Lgs. n. 504 del 30-12-1992 e successiva modificazioni e integrazioni.
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29.03.2007 - Approvazione del Regolamento.
- Regolamento comunale per la disciplina dell'ICI.
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27.02.2007 - Aliquote ICI anno 2010.
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 12.01.2010 - Valore aree fabbricabili.


Modulistica:
- Elevazione detrazione ICI per abitazione principale.
- Riduzione imposta del 50% per fabbricati inagibili o inabitabili.
- Aliquota ICI agevolata abitazioni locate con contratto registrato.
- Esenzione ICI uso gratuito.
- Ravvedimento operoso.


Calcolo ICI on line Pagoadesso.it
Per il pagamento dell'I.C.I.è stata attivata un procedura di calcolo on line.
Per aprire la pagina di accesso al calcolo clicca qui.



Link utili:
-
Agenzia del Territorio (consultazione delle rendite catastali)


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